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Che cos'è l'adozione in casi particolari

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“Modifica della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all’estero da cittadino italiano”: è questo il titolo della proposta di legge – in discussione in Parlamento - che definisce l’utero in affitto reato universale e prevede la perseguibilità del cittadino italiano vi ricorre all’estero, in uno Stato dove è consentito.
La cornice è la legge 40 del 2004, che regola la fecondazione medicalmente assistita, legge che in Italia vieta già la pratica. Diverse coppie tuttavia espatriano, aggirando il divieto. A questa questione, già complessa, si sta intrecciando il tema della trascrizione all’anagrafe dei figli nati da maternità surrogata. La Cedu, la Commissione europea per i diritti umani, ha di recente respinto i ricorsi di tre coppie italiane in merito, indicando che nell’ordinamento del nostro Paese è già possibile assicurare ai bambini una tutela tramite “l’adozione in casi particolari”.
Ne avevamo parlato, sull’edizione cartacea del 13 aprile, con il prof. Luciano Eusebi, docente di Diritto penale all’Università Cattolica. Riproponiamo la sua analisi anche sul nostro sito.

La legge n. 40 del 2004 vieta, al sesto comma dell’art. 12, il ricorso alla maternità surrogata con una pena detentiva di modesta entità (da tre mesi a due anni), cui si aggiunge una pena pecuniaria elevata (da 600mila a un milione di euro). “Questo reato, tuttavia, può applicarsi solo nel caso in cui la surrogazione di maternità sia realizzata in Italia, e non nel caso in cui coppie italiane abbiano ottenuto all’estero l’atto di nascita che dichiara come loro figlio un bambino nato attraverso la surrogazione di maternità. Nel caso di coppie dello stesso sesso, naturalmente non si tratterà di maternità surrogata, ma di fecondazione eterologa, in cui almeno uno dei due gameti (coinvolti nella fecondazione extracorporea) proviene da un’altra persona”.
Luciano Eusebi è professore ordinario di Diritto penale nella Facoltà di giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, nonché, nella sede di Brescia della stessa Università, docente di Diritto penale e penale minorile e di Elementi di diritto della famiglia e dei minori. Dal 2002 al 2006 è stato membro del Comitato nazionale per la bioetica.

La trascrizione nei registri civili
Torniamo alla nostra coppia. Il passo successivo è la richiesta della trascrizione in Italia, nei registri dello stato civile, dell’atto di nascita in questione. La Commissione europea ha proposto di istituire un certificato europeo di filiazione, in base a cui la genitorialità stabilita in uno Stato membro verrebbe automaticamente riconosciuta in tutti gli altri, proposta però bocciata dalla commissione Politiche europee del Senato. Sul punto è la giurisprudenza a parlare, come spiega il prof. Eusebi: “La sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite n. 38126 del 30 dicembre 2022 ha ritenuto, per un verso, non recepibili nei registri italiani dello stato civile atti di nascita riferiti anche al genitore c.d. intenzionale (il partner del genitore biologico, ndr) di un bambino venuto alla luce attraverso maternità surrogata”.
E dunque, quali tutele per il bambino nato dalla gestazione per altri? “L’interesse del bambino ad essere accudito pure dal partner del suo genitore biologico è salvaguardato attraverso l’istituto dell’adozione in casi particolari (di cui all’art. 44 della legge n. 184/1983)”. Non tuttavia in modo automatico, “ma sulla base di una valutazione del giudice se ciò corrisponda in concreto, anche considerando legami già instauratisi, al miglior interesse del minorenne”.
Casomai il quadro non risultasse abbastanza complesso, va aggiunto che l’adozione in casi particolari (quella che viene chiamata anche stepchild adoption) non è equiparabile all’adozione di minori, che rende, in tutto e per tutto, figlio della coppia adottante il minore adottato. Ad esempio, con l’adozione in casi particolari non si sciolgono completamente i legami con la famiglia d’origine, perché l’adottato mantiene alcuni diritti e doveri verso la stessa e, pur entrando a far parte della famiglia dell’adottante, non si costituiscono rapporti di parentela con i suoi familiari.

La grande domanda
Un pasticcio all’italiana, insomma. Se quanto detto ci riporta alle ultime settimane, che hanno visto un confronto sul tema piuttosto serrato, ma non sempre limpido, il prof. Eusebi rimette al centro un’altra riflessione. “A monte dell’intera problematica vi è un interrogativo di fondo, che si pone al di là degli orientamenti culturali e politici: quali sono i criteri della generazione umana dopo che, con la fecondazione extracorporea, si sono rese superabili tutta una serie di condizioni proprie della fecondazione da atto sessuale? In altre parole, che cosa caratterizza una generazione conforme ad umanità?”.
Occorre domandarsi che cosa significa “generare” una nuova vita. Si tratta dell’atto “generativo di una coppia che coinvolge se stessa, e dunque la sua stessa corporeità (necessariamente femminile e maschile) nella procreazione” o invece è dato dal “delegare a un centro procreativo la generazione di embrioni (quale che sia la provenienza dei gameti attraverso i quali si realizza la fecondazione)?”. Risposta, per il prof. Eusebi: la prima. “La mera disponibilità, in una donna, di un apparato uterino idoneo alla gestazione non può identificare il ruolo della donna in sede generativa. E se domani esistesse un utero artificiale (la c.d. ectogenesi, essa pure prospettivamente vietata dalla legge 40), l’accoglienza iniziale della vita umana da parte di una donna, attraverso la sua corporeità e l’interazione materno-fetale, potrebbe essere reputata, addirittura, superflua?”, è l’interrogativo di Eusebi.

Cristina Ibba

Pubblicato il 29 giugno 2023

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